Sez. 2, Sentenza n. 268 del 22/01/1966 (Rv. 320507 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - OGGETTIVI - CRITERIO DELLA IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI.*
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - OGGETTIVI - CRITERIO DELLA IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI.*
Il giudicato esterno - sul dedotto e deducibile nonche sui presupposti logici della decisione o sui punti di fatto pregiudiziali- deve essere contenuto nel limite insuperabile dell'identificazione dell'Azione, oggetto della decisione di cui si intenda far valere l'autorita, con l'Azione esperita nel giudizio in cui quella autorita S, invoca, al fine ultimo di evitare una nuova discussione sul bene e sulla pretesa oggetto della prima decisione, e, pertanto, da escludere che l'accertamento del confine tra due fondi, effettuato in un giudizio il cui petitum e il risarcimento di danni - pretesi per l'abbattimento di alcuni alberi -, possa assumere autorita di giudicato in un diverso giudizio tra le stesse parti in cui il petitum consista nell'accertamento del confine tra i fondi di rispettiva proprieta - per diversita delle pretese, dei beni della vita reclamati e delle azioni proposte-. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)