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Sez. L, Sentenza n. 4774 del 02/10/1985 (Rv. 442179 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - DOMANDE DI PAGAMENTO DI CONTRIBUTI PROPOSTE IN RELAZIONE A PERIODI CONTRIBUTIVI DIVERSI - GIUDICATO FORMATOSI SU UNA DI TALI DOMANDE - PRECLUSIONE DELLA CAUSA SUCCESSIVA, DEDOTTA AL FINE DI IMPEDIRE LA DECISIONE SULLA SPETTANZA DELL'ESONERO RICONOSCIUTO CON LA PRIMA DECISIONE - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442179-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - DOMANDE DI PAGAMENTO DI CONTRIBUTI PROPOSTE IN RELAZIONE A PERIODI CONTRIBUTIVI DIVERSI - GIUDICATO FORMATOSI SU UNA DI TALI DOMANDE - PRECLUSIONE DELLA CAUSA SUCCESSIVA, DEDOTTA AL FINE DI IMPEDIRE LA DECISIONE SULLA SPETTANZA DELL'ESONERO RICONOSCIUTO CON LA PRIMA DECISIONE - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*

La domanda avente ad oggetto il pagamento dei contributi previdenziali relativi ad un determinato periodo contributivo è diversa, per il petitum, da quella avente ad oggetto gli stessi contributi, ma relativi ad un altro periodo, e pertanto il giudicato formatosi sulla prima domanda non è invocabile nella causa successiva al fine di precludere la decisione sulla spettanza dell'esonero contributivo riconosciuto con la prima decisione. (nella specie la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice del merito - investito di una controversia avente ad oggetto il credito dell'INAM per contributi malattia e Gescal nei confronti di un ente morale che sosteneva di beneficiare dell'esonero previsto dall'art. 10 della legge n. 60 del 1963 - aveva respinto l'eccezione, sollevata dall'ente, del giudicato a sè favorevole formatosi in altro giudizio in cui era stata accertata l'insussistenza del credito dell'INAM per analoghi contributi, ma relativi ad altri periodi, in ragione del riconosciuto esonero dell'ente). (V 6018/84, mass n 437687; (V 2101/84, mass n 434144; (V 2651/83, mass n 427536; (V 2165/83, mass n 427027; (V 1438/81, mass n 412086; (V 1192/80, mass n 404696; (V 2734/77, mass n 386390; (V 1302/70, mass n 347011; (V 268/66, mass n 320507).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)