Sez. 2, Sentenza n. 269 del 21/01/1978 (Rv. 389560 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DISPONIBILE - IN GENERE - VALORE DEI BENI DEL LEGITTIMARIO E DEGLI ALTRI EREDI - RIFERIMENTO AL TEMPO DELL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE - NECESSITA.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DISPONIBILE - IN GENERE - VALORE DEI BENI DEL LEGITTIMARIO E DEGLI ALTRI EREDI - RIFERIMENTO AL TEMPO DELL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE - NECESSITA.*
Nella integrazione della quota del legittimario deve aversi riguardo al valore dei beni al tempo dell'apertura della successione ai fini della stima dell'intero asse ereditario e di stabilire, rapportandovi i beni o la quota attribuiti al legittimario, se vi fu o meno lesione della quota a questi spettante, e, ove la lesione risulti, la integrazione in natura va fatta distaccando dai beni degli altri eredi la porzione occorrente, stimata sempre secondo i valori del tempo dell'apertura della successione. Diversamente, in caso di institutio ex re certa, la variazione di valore dei beni, verificatasi dopo l'apertura della successione e prima che la quota legittima sia integrata, potrebbe vanificare il diritto alla integrazione. (V 2202/68, mass n 334405).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 556 CORTE COST., Cod. Civ. art. 558, Cod. Civ. art. 564 CORTE COST., Cod. Civ. art. 726
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)