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Sez. 2, Sentenza n. 2202 del 28/06/1968 (Rv. 334405 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA- SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DI QUOTA DI RISERVA) - DISPONIBILE DETERMINAZIONE, RIUNIONE FITTIZIA - DETERMINAZIONE DELLA DISPONIBILE E DELLA QUOTA DI RISERVA- RIFERIMENTO ALL'ASSE EREDITARIO ALL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE - CONDIZIONI - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE NELLA DIVISIONE EREDITARIA - STIMA DEI BENI - RIFERIMENTO AL VALORE VENALE DEI BENI AL TEMPO DELLA DIVISIONE - SEPARAZIONE DI BENI DONATI PER L'INTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1968-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334405-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA- SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DI QUOTA DI RISERVA) - DISPONIBILE DETERMINAZIONE, RIUNIONE FITTIZIA - DETERMINAZIONE DELLA DISPONIBILE E DELLA QUOTA DI RISERVA- RIFERIMENTO ALL'ASSE EREDITARIO ALL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE - CONDIZIONI - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE NELLA DIVISIONE EREDITARIA - STIMA DEI BENI - RIFERIMENTO AL VALORE VENALE DEI BENI AL TEMPO DELLA DIVISIONE - SEPARAZIONE DI BENI DONATI PER L'INTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA - ESTENSIONE.*

Dal combinato disposto degli artt. 556 e 564 cod.civ. risulta che, ai fini della Determinazione della quota di legittima e della quota disponibile, deve aversi riguardo esclusivamente al valore dell'asse ereditario al tempo dell'apertura della successione. Tale principio deve ricevere applicazione sia al fine di stabilire se vi sia stata, o non, lesione di legittima, sia al fine di determinare l'entita della quota di eredita che deve essere attribuita all'erede della disponibile. La stima dei beni per la formazione delle quote nella divisione ereditaria, a norma dell'art. 726 cod.civ., deve farsi, invece, con riferimento al loro stato e valore venale al tempo della divisione e il medesimo principio e applicabile quando si tratta di separare una parte dei beni donati per provvedere all'integrazione della legittima. V. N.2006-67, mass. N.329049 n.44-67, mass. N.325669 n.1562-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 556 CORTE COST., Cod. Civ. art. 564 CORTE COST., Cod. Civ. art. 726

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)