Sez. 6, Sentenza n. 16974 del 30/10/1989 Ud. (dep. 05/12/1989) Rv. 182749 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - UDIENZA - ASSISTENZA ALL'UDIENZA DELL'IMPUTATO - IMPUTATO DETENUTO - RINUNCIA A COMPARIRE - SOSPENSIONE DEL DIBATTIMENTO - RINUNCIA SPECIFICATA NELLA SUA DATA - OPERATIVITÀ ANCHE PER LE UDIENZE SUCCESSIVE - NECESSITÀ DI DISPORRE LA TRADUZIONE - ESCLUSIONE - RATIO.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - UDIENZA - ASSISTENZA ALL'UDIENZA DELL'IMPUTATO - IMPUTATO DETENUTO - RINUNCIA A COMPARIRE - SOSPENSIONE DEL DIBATTIMENTO - RINUNCIA SPECIFICATA NELLA SUA DATA - OPERATIVITÀ ANCHE PER LE UDIENZE SUCCESSIVE - NECESSITÀ DI DISPORRE LA TRADUZIONE - ESCLUSIONE - RATIO.*
La rinunzia dell'imputato detenuto a comparire all'udienza fissata per il dibattimento è operante anche per l'udienza fissata per il giorno successivo a seguito di sospensione del dibattimento stesso, e ciò anche nel caso in cui la rinuncia sia stata specificamente indicata nella sua data. Il rinvio ad udienza fissa adottato nel corso del dibattimento, infatti, ha sostanza di sospensione e deve considerarsi rinvio in prosecuzione, con la conseguenza che non vi è necessità né di un nuovo decreto di citazione né di una nuova dichiarazione di rinuncia, dato che la conoscenza della nuova udienza deriva dall'annuncio verbale anche per chi deve considerarsi presente, e che gli effetti della rinuncia permangono fino a che l'imputato rinunziante revochi espressamente il consenso alla celebrazione del dibattimento in sua assenza. Solo in caso di revoca espressa della precedente rinunzia si rende necessario disporre la traduzione dell'imputato, a norma dell'art. 22 disp. Esec. Cod. proc. pen..*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 427 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 22, Legge 28/05/1931 num. 602 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)