Sez. 6, Sentenza n. 14377 del 10/03/1989 Ud. (dep. 02/11/1990) Rv. 185635 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - DIBATTIMENTO - IN GENERE - RINUNCIA DELL'IMPUTATO A COMPARIRE - RINVIO AD UDIENZA FISSA - OBBLIGO DEL GIUDICE DI CITARE IL RINUNCIANTE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - DIBATTIMENTO - IN GENERE - RINUNCIA DELL'IMPUTATO A COMPARIRE - RINVIO AD UDIENZA FISSA - OBBLIGO DEL GIUDICE DI CITARE IL RINUNCIANTE - ESCLUSIONE.*
La rinuncia dell'imputato a presenziare al dibattimento conserva la sua validità finché l'imputato stesso non l'abbia revocata o con una dichiarazione espressa o presentandosi al dibattimento. Ne consegue che il giudice non ha il dovere di citare il rinunziante a comparire all'udienza fissa cui sia stato rinviato il processo a suo carico (fattispecie in tema di giudizio di appello). (V mass n 182749; (V mass n 180485; (V mass n 178182, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 497 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)