diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7635 del 30/03/2010 (Rv. 612248 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE | Diritto alla reputazione - Violazione commessa tramite opera letteraria - Azione risarcitoria - Fondamento e natura - Litisconsorzio necessario tra l'autore e l'editore - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612248-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE

La domanda diretta a far dichiarare che l'opera letteraria, come concepita e realizzata dall'autore, viola il diritto alla reputazione ed a far eliminare la fonte della violazione, è inquadrabile nello schema dell'art. 2043 cod.civ., in quanto proposta a tutela di un diritto della personalità che si assume violato dal fatto illecito concorrente dell'autore e dell'editore, e di cui si chiede la reintegrazione, per quanto possibile, con un provvedimento assimilabile al risarcimento in forma specifica; tale domanda non dà luogo a litisconsorzio necessario fra l'autore e l'editore, potendo la sentenza essere utilmente data anche nei confronti di uno solo di essi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)