Sez. 1, Sentenza n. 587 del 21/02/1969 (Rv. 338785 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - DIFFAMAZIONE INGIURIE E OFFESE- IN GENERE - OPERA LETTERARIA LESIVA DELLA REPUTAZIONE - AZIONE DIRETTA ALL'ELIMINAZIONE DELL'OPERA - LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA AUTORE ED EDITORE - ESCLUSIONE - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA NEI CONFRONTI DEL SOLO EDITORE - AMMISSIBILITA.*
RESPONSABILITA CIVILE - DIFFAMAZIONE INGIURIE E OFFESE- IN GENERE - OPERA LETTERARIA LESIVA DELLA REPUTAZIONE - AZIONE DIRETTA ALL'ELIMINAZIONE DELL'OPERA - LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA AUTORE ED EDITORE - ESCLUSIONE - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA NEI CONFRONTI DEL SOLO EDITORE - AMMISSIBILITA.*
La domanda diretta a far dichiarare che l'opera letteraria, come concepita e realizzata dall'autore, viola il diritto alla reputazione dell'attore ed a fare eliminare la fonte della violazione - essendo inquadrabile nello schema dell'art. 2043 cod.civ., in quanto proposta a tutela di un diritto della personalita, che si assume violato dal fatto illecito concorrente dell'autore e dell'editore e di cui si chiede la reintegrazione, per quanto possibile, con un provvedimento assimilabile al risarcimento in Forma specifica - non da luogo a litisconsorzio necessario fra l'autore e l'editore, potendo la sentenza essere utilmente data anche nei confronti di uno di essi, e puo, quindi, essere proposta contro il solo editore, che, con la pubblicazione dell'opera, ha posto in essere il momento conclusivo del fatto assunto come dannoso e che, anzi, e, in concreto, l'unico a poter dare attuazione al comando contenuto nella sentenza. (nella specie l'attrice aveva chiesto, nei confronti del solo editore, che fosse ordinato il ritiro dal commercio dell'edizione delle commedie di luigi pirandello 'maschere nudè, con prefazione di silvio d' amico, assumendo che quest'ultima conteneva un apprezzamento lesivo della sua personalita artistica).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)