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Sez. 3, Sentenza n. 2718 del 14/07/1976 (Rv. 381510 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - TESTIMONIANZA DE RELATO - TESTIMONI DE RELATO ACTORIS - TESTIMONI DE RELATO IN GENERE - RISPETTIVO VALORE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1976-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381510-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - TESTIMONIANZA DE RELATO - TESTIMONI DE RELATO ACTORIS - TESTIMONI DE RELATO IN GENERE - RISPETTIVO VALORE PROBATORIO.*

In ordine alla Rilevanza probatoria delle deposizioni dei testimoni che hanno una conoscenza soltanto indiretta dei fatti riguardanti il rapporto controverso, occorre distinguere i testimoni de relato actoris e quelli de relato in genere. I primi depongono sui fatti cosi come risultano da precedenti dichiarazioni dello stesso soggetto che ha proposto il giudizio e la Rilevanza della loro deposizione e sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte interessata e non sul fatto che costituisce il fondamento oggettivo della pretesa. Gli altri depongono su circostanze la cui esistenza, o meno, Forma oggetto di dichiarazioni provenienti da terzi estranei alla controversia, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la Rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata, perche indiretta, ma, cio nonostante, puo assumere importanza ai fini della formazione del convincimento del giudice, se confortata da altri elementi oggettivi e concordanti, acquisiti al processo. (V 2123/73, mass n 365316; (V 2171/66, mass n 321316).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)