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Sez. L, Sentenza n. 7558 del 16/12/1986 (Rv. 449589 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - VALUTAZIONE EQUITATIVA EX ART. 423 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449589-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - VALUTAZIONE EQUITATIVA EX ART. 423 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*

La valutazione equitativa prevista dall'art. 432 cod. proc. civ. (nel testo introdotto dalla legge 11 agosto 1973 n. 533) è consentita, ove ne ricorrano gli estremi, soltanto per la Determinazione della misura della retribuzione spettante al lavoratore, e non anche per la conseguente Determinazione degli interessi e della svalutazione monetaria relativi alla medesima dovendosi per i primi far riferimento al saggio legale e per la seconda agli indici ISTAT dalla data di maturazione dei relativi crediti. (Conf 501/84, mass n 432737; (Conf 2258/81, mass n 412993).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)