diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2056 del 20/03/1991 Cc. (dep. 20/05/1991) Rv. 187164 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Cassazione - Ricorso - In genere | Ricorso del p.m. presentato direttamente in Cassazione - Inammissibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1991-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/187164-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Cassazione - Ricorso - In genere

Il ricorso per Cassazione proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa in materia di misure cautelari personali dal tribunale della libertà, è inammissibile qualora sia presentato direttamente in Cassazione e non nella cancelleria del suddetto tribunale, come prescrive l'art. 311, comma terzo, nuovo cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)