Sez. 2, Sentenza n. 9992 del 09/07/1984 Ud. (dep. 14/11/1984) Rv. 166660 - 01
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE EDILIZIA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RECUPERO ABITATIVO - SENZA AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO - ILLECITO PENALE - LIMITE ALLA CONFIGURABILITÀ.*
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE EDILIZIA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RECUPERO ABITATIVO - SENZA AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO - ILLECITO PENALE - LIMITE ALLA CONFIGURABILITÀ.*
Gli interventi di straordinaria manutenzione, compiuti senza la autorizzazione sindacale, non sono previsti dalla legge come reato, neppure dopo l'entrata in vigore della legge 25 marzo 1982 n. 94, la quale, estendendo l'Obbligo della autorizzazione ad altre ipotesi, all'art. 8, ha stabilito che "restano ferme le Disposizioni degli artt. 15 e 17 legge 28 gennaio 1977 n. 10". Infatti, se il legislatore avesse inteso sottoporre alle sanzioni amministrative e penali rispettivamente indicate nei citati articoli, l'esecuzione di opere o di altri interventi senza l'autorizzazione del sindaco, avrebbe dovuto farlo, trattandosi di materia penale, espressamente e non con un generico richiamo; mentre, ponendo in relazione il sesto e settimo comma dell'art. 8 si desume che, con questo ultimo, si è voluto precisare che il sistema sanzionatorio, di cui agli artt. 15 e 17 legge 28 gennaio 1977 n. 10, vige, anche per le attività sottoposte al regime della legge 25 marzo 1982 n. 94, qualora le opere risultino in contrasto con norme di legge, di regolamenti edilizi di strumenti urbanistici ovvero con vincoli posti a tutela di beni ambientali ed architettonici. (Conf mass n 155404).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 15 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 31, Decreto Legge 23/01/1982 num. 9 CORTE COST., Legge 25/03/1982 num. 94 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)