Sez. 3, Sentenza n. 8731 del 22/06/1982 Ud. (dep. 05/10/1982) Rv. 155404 - 01
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE EDILIZIA - SENZA LICENZA (O CONCESSIONE) - OPERE DI RECUPERO ABITATIVO DI EDIFICI PREESISTENTI - DISCIPLINA - FATTISPECIE.*
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE EDILIZIA - SENZA LICENZA (O CONCESSIONE) - OPERE DI RECUPERO ABITATIVO DI EDIFICI PREESISTENTI - DISCIPLINA - FATTISPECIE.*
A norma del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982 n. 94, nonché dell'art. 31 legge 5 agosto 1978, n. 457, alle opere di recupero abitativo di edifici preesistenti, indicati nelle lettere b) e C) del citato articolo 31, si applicano le Disposizioni dell'art. 48 della legge ultima citata; sicché alla "concessione" di cui alla legge n. 10 del 1977 si sostituisce l'autorizzazione del sindaco. E poiché la legge n. 457 del 1978 non prevede, per tali casi, alcuna disciplina sostitutiva delle ipotesi criminose già previste nelle lettere a) e b) dell'art. 17 della legge n. 10 del 1977, ma si limita, per le opere di manutenzione straordinaria, a dettare una nuova disciplina agli artt. 31 lett. B) e 48, ne consegue che le opere di recupero abitativo che rispondano ai requisiti richiesti da tali ultimi due articoli, non costituiscono reato. (nella specie l'imputato aveva proceduto alla demolizione interna di un vecchio edificio, per poi ricostruirlo, rinforzandone le fondamenta e ricavando anche una cantina nel sotterraneo).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1982 num. 9 CORTE COST., Legge 25/03/1982 num. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)