Sez. 5, Sentenza n. 11580 del 18/05/2007 (Rv. 598570 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE | Omissione dell'obbligo di fatturazione - Conseguenze - Applicabilità dei benefici di cui all'art. 34 d.P.R. n. 633 del 1972 - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE
In tema di IVA, il produttore agricolo perde il diritto a beneficiare della speciale detrazione prevista dall'art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972 (il quale consente una detrazione pari all'imposta astrattamente dovuta, rendendo così "neutre" le cessioni di prodotti) ove le operazioni soggette ad IVA non vengano debitamente fatturate e registrate.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 28 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 34 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)