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Sez. 5, Sentenza n. 7289 del 29/05/2001 (Rv. 547096 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE | Fatturazione per operazioni inesistenti - Obbligo di versamento dell'IVA da parte del soggetto passivo - Sussistenza - Regime agevolativo di cui all'art. 34 d.P.R. 633/1972 per il produttore agricolo - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547096-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE

La disposizione di cui all'art. 21 della legge d'imposta (d.P.R. 633/1972) - secondo la quale, se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l'imposta stessa è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura - va interpretata nel senso che il corrispondente tributo viene, in realtà, ad essere considerato "fuori conto", e la relativa obbligazione, conseguentemente, "isolata" da quella risultante dalla massa di operazioni effettuate, ed estraniata, per ciò stesso, dal meccanismo di compensazione (tra IVA "a valle" ed IVA "a monte") che presiede alla detrazione d'imposta di cui all'art. 19 d.P.R. citato (e ciò anche perché l'emissione di fatture per operazioni inesistenti ha sempre costituito condotta penalmente sanzionata come delitto). Ne consegue che l'applicazione della ricordata norma di cui all'art. 21 prevale su qualsiasi regime speciale o agevolativo dell'IVA, quale quello, nella specie, prefigurato dall'art. 34 del citato d.P.R. 633/1972, in tema di debito d'imposta del produttore agricolo.

Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 633 art. 21, Legge 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Legge 26/10/1972 num. 633 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)