Sez. 3, Sentenza n. 25823 del 21/03/2025 Cc. (dep. 14/07/2025) Rv. 288347-01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Introduzione nello spazio UE di un bene immesso in libera pratica in Turchia - Sottrazione ai diritti di confine e all'IVA all'importazione - Reati di cui agli artt. 292 d.P.R. n. 43 del 1973 e 70 d.P.R. n. 633 del 1972 - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO
Non integra il delitto di sottrazione ai diritti di confine, di cui all'art. 292 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, né quello di evasione d'IVA all'importazione, previsto dall'art. 70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l'introduzione nel territorio dell'Unione Europea di un bene regolarmente immesso in libera pratica in Turchia e accompagnato dal relativo certificato di circolazione, essendo la Turchia parte integrante dell'Unione doganale in base all'accordo di "Ankara", sicché tale bene acquisisce la posizione di merce comunitaria, in libera circolazione in tutto il mercato interno, non più soggetta a ulteriori dazi, né all'imposta sul valore aggiunto all'importazione.
DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 67, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201, Legge 15/10/1964 num. 959
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)