Sez. 1, Sentenza n. 4190 del 23/03/2001 (Rv. 545085 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Non rilevabili anche d'ufficio - Divieto (ex art. 345, secondo comma, cod. proc. civ., nuovo testo) - Violazione - Rilevabilità d'ufficio.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
Il nuovo testo dell'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ., nel vietare in appello la proposizione di nuove eccezioni (che non siano rilevabili anche d'ufficio), configura uno schema procedimentale improntato al principio della "revisio prioris instantiae"; ne consegue che la violazione di tale regola va rilevata anche d'ufficio, senza che possa spiegare rilevanza alcuna l'accettazione del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2, Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)