Sez. 2, Sentenza n. 10685 del 22/07/2002 (Rv. 556052 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Eccezioni non rilevabili d'ufficio ex art. 345 cod. proc. civ. nel teso novellato dalla legge 26 novembre 1990 n. 353 - Divieto di proposizione in appello - Sussistenza - Usucapione - Eccezione non rilevabile d'ufficio - Proposizione per la prima volta in appello - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
Costituisce eccezione nuova e come tale inammissibile in appello, ai sensi del'art.345 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge 353/1990, l'eccezione di usucapione che, essendo riconducibile al tema della prescrizione del diritto, non è fra quelle rilevabili d'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)