Sez. 1, Sentenza n. 1115 del 24/02/1981 (Rv. 411678 - 01)
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - POTESTA DEI GENITORI - GENITORE - CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - RAPPORTI CON I NONNI - FACOLTA DEL GENITORE DI VIETARLI - ESCLUSIONE - LIMITI - FACOLTA DEI NONNI DI RICORRERE AL GIUDICE PER CONSEGUIRE UN PROVVEDIMENTO ASSICURANTE DETTI RAPPORTI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - POTESTA DEI GENITORI - GENITORE - CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - RAPPORTI CON I NONNI - FACOLTA DEL GENITORE DI VIETARLI - ESCLUSIONE - LIMITI - FACOLTA DEI NONNI DI RICORRERE AL GIUDICE PER CONSEGUIRE UN PROVVEDIMENTO ASSICURANTE DETTI RAPPORTI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Il genitore, nel corretto Esercizio della potesta sul figlio minore, non puo, senza plausibile ragione in relazione al preminente interesse del minore medesimo, vietargli ogni rapporto con i parenti piu stretti, quali i nonni, tenuto conto del potenziale danno a lui derivante dall'ostacolo a relazioni affettive che sono conformi ai principi etici del nostro ordinamento, ove mantenute in termini di frequenza e di durata tali da non compromettere la funzione educativa spettante al genitore stesso. Pertanto, a fronte di un siffatto comportamento, deve riconoscersi a detti nonni la facolta di ricorrere al giudice, ai sensi degli artt 333 e 336 cod civ, per conseguire un provvedimento che assicuri loro un rapporto con il nipote, sia pure nei limiti sopra specificati e sempreche non vengano dedotte e provate serie circostanze che sconsiglino il rapporto medesimo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)