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Sez. 1, Sentenza n. 364 del 17/01/1996 (Rv. 495474 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - INTERVENTO P.M. | Soggetti legittimati - Coniuge - Parenti dei coniugi - Legittimazione processuale - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495474-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - INTERVENTO P.M.

Nel giudizio di separazione, che ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza dei presupposti dell'autorizzazione a cessare la convivenza coniugale e la determinazione degli effetti che da tale cessazione derivano nei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e con i figli, la qualità di parte spetta esclusivamente ai coniugi e non può essere riconosciuta ai parenti di questi, neppure al limitato fine di meglio tutelare gli interessi dei figli minori; ai parenti, infatti, la legge espressamente riconosce soltanto la legittimazione a sollecitare, in diversa sede, il controllo giudiziario sull'esercizio della potestà dei genitori (art. 336 cod.civ.) al fine di conseguire la tutela degli oggettivi interessi dei minori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 336 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)