Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10091 del 09/05/2014 (Rv. 630940 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE | Assicurazione della responsabilità civile - Azione surrogatoria del terzo danneggiato nei confronti dell'assicuratore - Sospensione della prescrizione ex art. 2952, quarto comma, cod. civ. - Cessazione - Condizioni - Giudicato di condanna dell'assicurato - Necessità.
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE
In tema di assicurazione della responsabilità civile, anche quando l'azione nei confronti dell'assicuratore sia esercitata in via surrogatoria dal terzo danneggiato, ai fini della cessazione della sospensione della prescrizione inerente ai diritti dell'assicurato, iniziata per effetto della comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo o dell'azione dallo stesso proposta, non è sufficiente una sentenza, seppur esecutiva, di condanna dell'assicurato al risarcimento del danno nei confronti del danneggiato, ma è invece necessario, ove la determinazione quantitativa del credito dell'assicurato avvenga giudizialmente, che la sentenza sia passata in giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)