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Sez. 3, Sentenza n. 1872 del 30/01/2006 (Rv. 588993 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE | Assicurazione - Della responsabilità civile - Sospensione della prescrizione all'esito della comunicazione da parte del danneggiato - Cessazione - Condizioni - Sentenza di condanna dell'assicurato - Sufficienza - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2006-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588993-01

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE

Nei rapporti tra assicuratore della responsabilità civile ed assicurato ai fini della cessazione della sospensione della prescrizione inerente ai diritti dell'assicurato, iniziatasi per effetto della comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da costui proposta, non è sufficiente una sentenza di condanna, anche se esecutiva, dell'assicurato al risarcimento del danno nei confronti del terzo danneggiato, ma è invece necessario, ove la determinazione quantitativa del credito dell'assicurato avvenga giudizialmente, che la sentenza sia passata in giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)