Sez. 2, Sentenza n. 21245 del 10/10/2007 (Rv. 599246 - 01)
STRADE - AGRARIE - STRADE VICINALI | Natura di bene privato di interesse pubblico - Presunzione di esistenza di una servitù di uso pubblico a favore del Comune - Conseguente comproprietà della strada in capo ai proprietari dei fondi latistanti - Sussistenza - Esclusione.
STRADE - AGRARIE - STRADE VICINALI
In relazione alle strade vicinali, benché la loro natura di beni privati di interesse pubblico faccia presumere (fino a prova contraria) l'esistenza sulle medesime di una servitù di uso pubblico a favore del Comune, ai fini del riconoscimento del diritto di comproprietà a favore dei proprietari dei fondi latistanti è necessario allegare e provare di aver conferito, in vario modo e misura, il sedime della strada.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 825, Cod. Civ. art. 922, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)