Sez. 3, Sentenza n. 915 del 22/01/2003 (Rv. 560440 - 01)
STRADE - AGRARIE - STRADE VICINALI | Strada interpoderale o vicinale - Assoggettamento al pubblico transito - Presunzione - Condizioni - Appartenenza del diritto reale al Comune - Conseguenze - Estinzione per non uso ventennale - Esclusione - Per volontà del titolare del diritto - Configurabilità - Fattispecie.
STRADE - AGRARIE - STRADE VICINALI
La strada interpoderale o vicinale, iscritta negli elenchi comunali, si presume assoggettata al pubblico transito, diritto reale dell'ente esponenziale estinguibile soltanto per volontà anche implicita del medesimo, irrilevante essendo al riguardo che la via sia chiusa da un lato, senza sbocco su altra strada.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 825, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)