Sez. 3, Sentenza n. 6403 del 10/12/1979 (Rv. 403133 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - IN GENERE - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - ALLA ESECUZIONE - IN GENERE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE ED OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - CRITERIO DISCRETIVO - CONTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLA CLAUSOLA DI PROVVISORIA ESECUZIONE IN UN DECRETO INGIUNTIVO - OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE - CONFIGURABILITA - GIUDICE COMPETENTE - DISCIPLINA EX ARTT 615 E 616 COD PROC CIV - APPLICABILITA.*
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - IN GENERE - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - ALLA ESECUZIONE - IN GENERE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE ED OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - CRITERIO DISCRETIVO - CONTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLA CLAUSOLA DI PROVVISORIA ESECUZIONE IN UN DECRETO INGIUNTIVO - OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE - CONFIGURABILITA - GIUDICE COMPETENTE - DISCIPLINA EX ARTT 615 E 616 COD PROC CIV - APPLICABILITA.*
Il criterio discretivo tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli Atti esecutivi risiede in cio che la prima ha per oggetto la controversia sul diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta, negandosi l'esistenza, la validita e la sufficienza del titolo esecutivo, sia in via relativa, contestandosi la pignorabilita di determinati beni; laddove, invece, oggetto della seconda e la denuncia d'irregolarita formale del titolo esecutivo, del precetto o di qualsiasi atto del procedimento esecutivo. Pertanto, la opposizione con la quale si contesta che il decreto ingiuntivo sia provvisto della clausola di provvisoria esecuzione, riguardando la inesistenza di un valido titolo esecutivo che legittimi l'Azione satisfattoria del creditore, costituisce opposizione all'esecuzione, rimessa per la decisione al giudice competente in base alla normativa prevista dagli artt 615 e 616 cod proc civ. (V 2765/75, mass n 376771).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)