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Sez. 3, Sentenza n. 828 del 03/02/1984 (Rv. 433044 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - TITOLO ESECUTIVO - CAUZIONE - MANCATA PRESTAZIONE DELLA DISPOSTA CAUZIONE - PRECETTO - INTIMAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433044-01

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - TITOLO ESECUTIVO - CAUZIONE - MANCATA PRESTAZIONE DELLA DISPOSTA CAUZIONE - PRECETTO - INTIMAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

L'art. 478 cod. proc. civ. - per il quale se l'efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione, non si può iniziare la esecuzione finché quella non sia stata prestata - trova applicazione anche con riguardo al precetto, per l'inscindibile dipendenza di tale atto dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere con la conseguenza che, ove sia disposta cauzione a norma della riferita disposizione, la sua mancata prestazione comporta preclusione pure per la stessa intimazione del precetto. (V 6403/79, mass n 403133; (V 2075/70, mass n 348178; (V 1028/70, mass n 346571).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 478, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)