Sez. 3, Sentenza n. 6370 del 07/06/1995 (Rv. 492712 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Fondo in comproprietà - Proposta di alienazione sottoscritta solo da alcuni dei comproprietari - Conseguenze - Insussistenza delle condizioni richieste per l'esercizio del diritto di prelazione.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
La proposta di alienazione di un fondo in comproprietà notificata all'affittuario coltivatore diretto, al fine dell'esercizio del diritto di prelazione, ove non sia sottoscritta da tutti i comproprietari, impedisce - anche se accettata dal conduttore - la realizzazione delle condizioni richieste per l'esercizio del diritto di prelazione, e non fa iniziare a decorrere, a carico del conduttore stesso, il termine per il pagamento del prezzo di acquisto, non solo nei confronti dei comproprietari che non hanno sottoscritto la proposta di alienazione, ma anche nei confronti di coloro che l'hanno sottoscritta, in quanto la posizione di vantaggio assicurata dal diritto di prelazione ha per oggetto la medesima estensione del fondo rustico che il proprietario intende alienare, sempre che questa sia condotta nella sua interezza in base al contratto agrario.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)