Sez. 3, Sentenza n. 4951 del 20/08/1980 (Rv. 408826 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROPOSTA DI ALIENAZIONE DI UN FONDO IN COMPROPRIETA - NOTIFICAZIONE ALL'AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO - MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE DI ALCUNI COMPROPRIETARI - CONSEGUENZA - INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO DEL PREDETTO DIRITTO NEI CONFRONTI DI TUTTI I COMPROPRIETARI - ALIENAZIONE SUCCESSIVA DEL FONDO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO - LEGITTIMITA - QUERELA DI FALSO INCIDENTALE IN ORDINE AD ALCUNE SOTTOSCRIZIONI CONTENUTE NELLA PROPOSTA DI ALIENAZIONE - DECISIONE RELATIVA - INFLUENZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROPOSTA DI ALIENAZIONE DI UN FONDO IN COMPROPRIETA - NOTIFICAZIONE ALL'AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO - MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE DI ALCUNI COMPROPRIETARI - CONSEGUENZA - INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO DEL PREDETTO DIRITTO NEI CONFRONTI DI TUTTI I COMPROPRIETARI - ALIENAZIONE SUCCESSIVA DEL FONDO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO - LEGITTIMITA - QUERELA DI FALSO INCIDENTALE IN ORDINE AD ALCUNE SOTTOSCRIZIONI CONTENUTE NELLA PROPOSTA DI ALIENAZIONE - DECISIONE RELATIVA - INFLUENZA.*
La proposta di alienazione di un fondo in comproprieta notificata all'affittuario coltivatore diretto, al fine dell'Esercizio del diritto di prelazione, ove non sia sottoscritta da tutti i comproprietari, impedisce - anche se accettata dal conduttore - la realizzazione delle condizioni richieste per l'Esercizio del diritto di prelazione, e non fa iniziare a decorrere, a carico del conduttore stesso, il termine per il pagamento del prezzo di acquisto, non solo nei confronti dei comproprietari che non hanno sottoscritto la proposta di alienazione, ma anche nei confronti di coloro che l'anno sottoscritta, in quanto la posizione di vantaggio assicurata dal diritto di prelazione ha per oggetto la medesima estensione del fondo rustico che il proprietario intende alienare, sempre che questa sia condotta nella sua interezza in base al contratto agrario. In questa ipotesi, pertanto, ove i proprietari abbiano alienato il fondo ad un terzo, il conduttore ha diritto a riscattare il bene da quest'ultimo, non essendo stato posto in condizione di esercitare il suo diritto di prelazione e la decisione sulla querela di falso in ordine ad alcune sottoscrizioni contenute nella proposta di alienazione, proposta in via incidentale in tale giudizio, si presenta influente ai fini della decisione in quanto tende ad accertare proprio l'esistenza di una delle condizioni per l'Esercizio del riscatto stesso. (V 5673/78, mass n 395455; (V 1767/77, mass n 385482).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)