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Sez. 3, Sentenza n. 697 del 21/11/1995 Ud. (dep. 23/01/1996) Rv. 204350 - 01

Caccia - Esercizio - Limitazione all'esercizio | Divieto di sparare da autoveicoli, natanti e aeromobili - Contravvenzione - Sussistenza - Divieto riferito al solo sparo contro la selvaggina e non alle altre attività connesse con l'esercizio della caccia.
Stato
decisa il 1995-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204350-01

Caccia - Esercizio - Limitazione all'esercizio

Integra la contravvenzione prevista dall'art. 30 lettera i) della legge 11 febbraio 1992 n. 157, che punisce chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, natanti o aeromobili, non chi esercita dal natante (o autoveicolo o aeromobile) una qualunque delle operazioni in cui si sostanzia l'attività di caccia (spostamento sul luogo di caccia, recupero della selvaggina in acqua), ma solo chi dal natante compie quell'atto centrale della caccia che è lo sparo contro la selvaggina.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 com. 1 lett. I CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)