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Sez. 3, Sentenza n. 22785 del 17/03/2004 Ud. (dep. 14/05/2004) Rv. 228613 - 01

CACCIA - ESERCIZIO - LIMITAZIONE ALL'ESERCIZIO | Divieto di sparare da autoveicoli, natanti e aeromobili - Contravvenzione - Attività di caccia - Nozione.
Stato
decisa il 2004-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228613-01

CACCIA - ESERCIZIO - LIMITAZIONE ALL'ESERCIZIO

Integra la contravvenzione prevista dall'art. 30 comma primo, lett. i) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - che punisce chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, natanti a motore o aeromobili - non chi utilizza il mezzo di trasporto per lo spostamento nei luoghi di esercizio venatorio o per il recupero della preda, ma colui il quale, come nel caso di specie, compie dal natante l'atto tipico della caccia, rappresentato dallo sparo contro la selvaggina, in ciò agevolato dal mezzo di trasporto, sia per l'appostamento, sia per il raggiungimento della preda anche in zone impervie, essendo irrilevante l'uccisione di animali, in quanto l'abbattimento e l'impossessamento di specie cacciabili non costituiscono elementi costitutivi della fattispecie.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 com. 1 lett. I CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)