Sez. 3, Sentenza n. 5192 del 25/05/1998 (Rv. 515783 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Eccezioni del convenuto - Onere della prova a carico del medesimo - Limiti.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
L'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia, a sua volta, fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda sicché la insufficienza o anche la mancanza della prova delle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell'avversa pretesa non vale a dispensare la controparte dall'onere di dimostrare adeguatamente la legittimità e la fondatezza del merito della pretesa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)