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Sez. 3, Sentenza n. 5192 del 25/05/1998 (Rv. 515783 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Eccezioni del convenuto - Onere della prova a carico del medesimo - Limiti.
Stato
decisa il 1998-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515783-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

L'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia, a sua volta, fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda sicché la insufficienza o anche la mancanza della prova delle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell'avversa pretesa non vale a dispensare la controparte dall'onere di dimostrare adeguatamente la legittimità e la fondatezza del merito della pretesa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)