Sez. 1, Sentenza n. 2680 del 05/03/1993 (Rv. 481261 - 01)
Prova civile - Onere della prova - In genere | Giudizio di ripetizione di indebito - Convenuto - Causa "solutionis" diversa da quella dedotta dall'attore - Allegazione - Prova in mancanza della prova da parte dell'attore del diritto alla ripetizione - Onere - Sussistenza - Esclusione.
Prova civile - Onere della prova - In genere
L'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia a sua volta fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, sicché l'insufficienza (o anche la mancanza) della prova sulle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell'avversa pretesa non vale a dispensare la controparte dall'onere di dimostrare adeguatamente la legittimità e la fondatezza nel merito di tale pretesa. Pertanto il convenuto in un giudizio di ripetizione d'indebito, il quale contesti la domanda, negando il presupposto stesso dell'azione (ossia la ripetibilità del pagamento) ed allegando una "causa solutionis" diversa da quella dedotta dall'attore, non è tenuto a dimostrare l'esistenza di tale diverso rapporto obbligatorio giustificativo del pagamento, prima e senza che l'attore abbia compiutamente assolto l'onere della prova a suo carico sui fatti da cui nasce il diritto alla ripetizione della somma pagata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)