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Sez. 2, Sentenza n. 1227 del 16/05/1963 (Rv. 261819 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI - DIFETTO DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI A CARICO DEL DIPENDENTE - RESPONSABILITA DELL'IMPRENDITORE - FINE DELLA NORMA.*
Stato
decisa il 1963-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/261819-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI - DIFETTO DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI A CARICO DEL DIPENDENTE - RESPONSABILITA DELL'IMPRENDITORE - FINE DELLA NORMA.*

L'art 2116 cod civ ha sancito il principio che, in difetto delle prestazioni previdenziali per inadempienza del pagamento dei contributi, l'imprenditore e responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro. Tale norma, con la quale si e introdotta una Forma di responsabilita ex lege a carico dell'imprenditore, per il mancato o irregolare versamento dei contributi previdenziali, ha lo scopo di rendere piu efficace la tutela del lavoratore nei casi in cui egli si trovi in condizioni di non poter piu, con la propria attivita, procacciarsi i necessari mezzi di sussistenza. (V 240/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)