Sez. L, Sentenza n. 442 del 30/01/1978 (Rv. 389742 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - SPETTANZA - PRESUPPOSTI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - SPETTANZA - PRESUPPOSTI.*
L'art 2116, secondo comma, cod civ stabilisce una responsabilita del datore di lavoro fondata sul duplice presupposto di fatto dello inadempimento contributivo da parte del medesimo e della perdita, totale o parziale, della pensione, che dalla inadempienza stessa sia derivata al lavoratore. Il diritto al risarcimento del danno ivi concesso puo, pertanto, essere esercitato solo quando siano presenti entrambi gli indicati elementi, capaci di concretizzare la complessa fattispecie del particolare rapporto risarcitorio che solo nella consistenza degli stessi puo costituirsi. (V 3700/77, mass n 387354; (V 661/76, mass n 379309; (V 30/76, mass n 378643; (V 1227/63, mass n 261819; (V 240/63, mass n 260323).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)