Sez. 1, Sentenza n. 2655 del 05/03/1992 (Rv. 476057 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Edilizia economica e popolare - In genere | IACP - Opera su bene privato occupato illegittimamente "ab origine" - Realizzazione - Risarcimento del danno subito dal privato - Responsabilità dello IACP - Configurabilità - Comune promotore della procedura di espropriazione - Corresponsabilità solidale - Ammissibilità.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Edilizia economica e popolare - In genere
In tema di espropriazione di suoli da destinare ad edilizia economica e popolare, qualora l'occupazione del bene privato sia "ab origine" illegittimamente avvenuta da parte dell'I.A.C.P., il quale abbia, ciò nonostante, provveduto alla realizzazione dell'opera, si configura una responsabilità dello stesso Istituto - al cui patrimonio resta, unitamente all'opera, irreversibilmente acquisito, a titolo originario il suolo sul quale esso sorge - per il risarcimento del danno subito dal privato (da quantificare con riguardo al valore di mercato del bene perduto, ma con riguardo altresì alla situazione concreta addotta dal proprietario), senza che possa escludersi a priori una solidale corresponsabilità del Comune, ad iniziativa del quale è stata intrapresa la procedura di occupazione, sia in relazione al contenuto dei rapporti con l'istituto costruttore dell'opera ed ai poteri a questo conferiti per la procedura espropriativa, sia con riguardo al comportamento territoriale che implichi, secondo i principi generali, ragioni di imputabilità anche ad esso del danno risarcibile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)