Sez. 1, Sentenza n. 2773 del 24/03/1999 (Rv. 524491 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE | I.A.C.P. - Occupazione illegittima sin dall'origine - Risarcimento del danno subito dal privato - Corresponsabilità solidale dell'Istituto e del Comune - Sussistenza - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE
In tema di espropriazione di aree da destinare ad edilizia economica e popolare (nel quadro della legge n. 865 del 1971), anche qualora l'occupazione sia dall'origine illegittima (nella specie, per l'annullamento del decreto prefettizio che l'autorizzava) si configura la corresponsabilità dell'I.A.C.P., che ha proceduto alla realizzazione delle opere delegate dal Comune, e del Comune stesso. La procedura ablativa si svolge, infatti, non solo "in nome e per conto" dell'ente locale, ma anche d'intesa con questo, sicché è da ritenere che esso non si spogli con la delega della responsabilità relativa allo svolgimento della procedura, ma conservi un potere di controllo e di stimolo, il cui mancato o insufficiente esercizio è, appunto, ragione di corresponsabilità.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)