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Sez. 1, Sentenza n. 9521 del 29/09/1997 (Rv. 508353 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE | Provvedimenti del giudice delegato - Sequestro della somma versata a titolo di cauzione - Abnormità - Fondamento - Conseguenze - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - "Actio nullitatis" e domanda restitutoria innanzi al giudice ordinario - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508353-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE

Il provvedimento con il quale il giudice delegato, in occasione di una vendita di beni immobili, dispone il sequestro della somma versata a titolo di cauzione da un partecipante all'incanto che aveva dichiarato di recedere dall'offerta costituisce provvedimento abnorme, sia perché nessuna norma lo consente, sia perché connotati del provvedimento di sequestro sono la strumentalità e la provvisorietà, condizioni nella specie non ricorrenti. Consegue che è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto avverso detto provvedimento a norma dell'art. 111 Cost., mentre è esperibile dinanzi al giudice ordinario la "actio nullitatis" e la conseguente domanda di restituzione della somma.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)