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Sez. 1, Sentenza n. 2401 del 30/06/1969 (Rv. 341864 - 01)

FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELEGATO NELLA PROCEDURA DI VENDITA DEI BENI DEL FALLITO - IMPUGNABILITA CON RECLAMO AL TRIBUNALE FALLIMENTARE - IMPUGNAZIONE PROPOSTA AL GIUDICE DELEGATO AI SENSI DELL'ART. 617 COD PROC CIV - RIMESSIONE AL TRIBUNALE FALLIMENTARE - LEGITTIMITA - ACCERTAMENTO DELLA TEMPESTIVITA DEL RECLAMO - MOMENTI RILEVANTI.*
Stato
decisa il 1969-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341864-01

FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELEGATO NELLA PROCEDURA DI VENDITA DEI BENI DEL FALLITO - IMPUGNABILITA CON RECLAMO AL TRIBUNALE FALLIMENTARE - IMPUGNAZIONE PROPOSTA AL GIUDICE DELEGATO AI SENSI DELL'ART. 617 COD PROC CIV - RIMESSIONE AL TRIBUNALE FALLIMENTARE - LEGITTIMITA - ACCERTAMENTO DELLA TEMPESTIVITA DEL RECLAMO - MOMENTI RILEVANTI.*

I provvedimenti emessi dal giudice delegato nella procedura di vendita dei beni del fallimento sono impugnabili con reclamo al tribunale ai sensi dell'art.26 della legge fallimentare, sostituendo il detto reclamo le opposizioni previste dalle norme sul procedimento esecutivo individuale. L'impugnazione contro i suddetti provvedimenti (nella specie di aggiudicazione delle cose poste in vendita e di perdita della cauzione), proposta erroneamente ai sensi dell'art.617 cod.proc.civ., allo stesso giudice delegato, legittimamente viene da questo rimessa al tribunale, organo competente a provvedere in base al citato art.26 della legge fallimentare. Ai fini della tempestivita dell'impugnazione occorre avere riguardo, da un verso, alla data di comunicazione del provvedimento all'interessato (in quanto, trattandosi di Atti incidenti su diritti soggettivi, non e ad essi applicabile il termine di tre giorni dalla data del decreto, come previsto dal primo comma dell'art.26), e, dall'altro, a quella di presentazione del reclamo al giudice incompetente, in applicazione del principio generale che cio e sufficiente ad impedire la decadenza.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 106, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 106, Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)