Sez. 1, Sentenza n. 3791 del 27/03/1992 (Rv. 476459 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Edilizia economica e popolare - In genere | Espropriazione per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Ente espropriante - Comune - Atti posti in essere da enti, istituti o cooperative incaricate della formazione dei programmi - Ininfluenza - Conseguenze.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Edilizia economica e popolare - In genere
Nelle espropriazioni disposte a norma della legge 22 ottobre 1971 n. 865 per la realizzazione di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, il Comune ha la qualità di espropriante, anche quando i relativi atti siano posti in essere dagli enti, istituti o cooperative incaricate della formazione dei programmi ai sensi degli artt. 35 e 60 di detta legge, trattandosi di attività compiute in nome e conto dell'ente territoriale, nonché a prescindere dai patti interni circa la ripartizione dell'onere finanziario. Ne consegue che al Comune medesimo fa carico il pagamento non solo dell'indennità di espropriazione, ma anche dell'indennità per il periodo di occupazione legittima, costituendo questa una fase della complessiva procedura ablativa.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)