Sez. 1, Sentenza n. 5447 del 31/10/1995 Cc. (dep. 29/11/1995) Rv. 203043 - 01
Competenza - Conflitti - In genere | Fra collegio per i reati ministeriali ed altro organo giurisdizionale - Duplice natura del detto collegio, quale organo investito dei poteri del pubblico ministero nelle indagini preliminari e, marginalmente, anche di quelli del G.I.P. - Ammissibilità del conflitto solo quando si verifichi detta seconda ipotesi - Ragioni.
Competenza - Conflitti - In genere
Le funzioni attribuite al collegio previsto dall'art. 7 Legge Costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1 (Tribunale per i ministri) hanno assunto una dimensione composita a seguito dall'entrata in vigore del codice del 1988, in quanto il collegio annulla in sè i poteri che, nella nuova disciplina, appartengono a P.M. e non al G.I.P. sicché - in relazione ai reati ministeriali esso svolge, oltre alle funzioni che sono proprie del P.M. nel procedimento ordinario, quelle devolute dall'ordinamento vigente al G.I.P. e tale sua peculiare competenza ne fa un organo specializzato, dotato di specifica competenza funzionale, in relazione alla particolare qualificazione dei reati dei quali deve occuparsi. Ne consegue che se è indubbiamente inammissibile, con riguardo a tale organo, un conflitto sollevato con riferimento all'esercizio delle funzioni inquirenti che, nel procedimento ordinario, spettano al P.M., il conflitto con altro giudice è invece certamente ammissibile allorché sia coinvolta la competenza del collegio con riguardo alle funzioni giurisdizionali corrispondenti a quelle del G.I.P., potendo ravvisarsi in quest'ultima evenienza l'ipotesi di due giudici che prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona o uno dei casi analoghi per i quali è prevista l'applicazione delle norme sui conflitti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 CORTE COST., Legge Cost. 16/01/1989 num. 1 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)