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Sez. L, Sentenza n. 5872 del 11/03/2010 (Rv. 612072 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE | Minimale contributivo preteso dall'INPS - Parametri evincibili dalla contrattazione collettiva - Conoscibilità da parte del giudice - Esclusione - Onere di allegazione dell'INPS - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612072-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE

I contratti collettivi di diritto comune non sono fonti di diritto, che devono essere conosciute e applicate dal giudice, ma atti di autonomia privata, sulla cui natura giuridica non incide il rinvio ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative operato dall'art. 1, comma 1, del d.l. 1989 n. 338, convertito in legge 1989 n. 389, per la determinazione del c.d. minimale contributivo. Conseguentemente, il giudice non può ricercare ed applicare il contratto collettivo di riferimento del minimale contributivo preteso dall'INPS ove l'istituto di previdenza non indichi in alcun modo il contratto collettivo di settore per parametrare detto minimale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1 com. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)