Sez. L, Sentenza n. 16764 del 17/07/2009 (Rv. 609737 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Minimale di contribuzione - Importo delle retribuzioni stabilite da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale - Prova della maggiore rappresentatività - Onere a carico dell'Inps - Modalità di assolvimento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
In relazione al disposto di cui all'art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389 - a norma del quale la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto "minimale contributivo") - è onere dell'INPS dimostrare l'esistenza, nel corrispondente settore produttivo, di un contratto collettivo stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi, il quale determini la retribuzione spettante in misura superiore a quella sulla base della quale il datore ha versato i contributi; tale onere deve essere adempiuto mediante la produzione del contratto collettivo applicabile, non essendo sufficiente il deposito dei verbali di accertamento redatti in sede ispettiva.
Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Legge 07/12/1989 num. 389 art. 1, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)