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Sez. 2, Ordinanza n. 8283 del 27/03/2024 (Rv. 670674-01)

PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE | Violazione - Diritto alla rimessione in pristino - Limitazioni - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670674-01

PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE

La distinzione tra norme integrative del codice civile, la cui violazione attribuisce al danneggiato il diritto alla demolizione, e norme non integrative la cui violazione non attribuisce un tale diritto, riguarda soltanto la disciplina dettata per regolare la distanza fra le costruzioni e non anche l'esercizio del diritto di veduta che ha natura giuridica e contenuto precettivo diverso. Pertanto ove quest'ultimo diritto venga violato, trattandosi di diritto reale assoluto, l'unico modo possibile di ripristinare la situazione legale è quello della rimessione nel pristino stato.

Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 906, Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)