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Sez. 2, Sentenza n. 11271 del 22/11/1990 (Rv. 469868 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE - VIOLAZIONE - DIRITTO ALLA RIMESSIONE IN PRISTINO - LIMITAZIONI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469868-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE - VIOLAZIONE - DIRITTO ALLA RIMESSIONE IN PRISTINO - LIMITAZIONI - ESCLUSIONE.*

La distinzione tra norme integrative del codice civile, la cui violazione attribuisce al danneggiato il diritto alla demolizione, e norme non integrative la cui violazione non attribuisce un tale diritto, riguarda soltanto la disciplina dettata per regolare la distanza fra le costruzioni e non anche l'Esercizio del diritto di veduta che ha natura giuridica e contenuto precettivo diverso. Pertanto ove quest'ultimo diritto venga violato, trattandosi di diritto reale assoluto, l'unico modo possibile di ripristinare la situazione legale è quello della rimessione nel pristino stato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 906, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)