Sez. 3, Sentenza n. 2747 del 13/03/1998 (Rv. 513634 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE | Procedimento ex art. 7 legge n. 379 del 1967 - Decreto conclusivo - Natura di sentenza - Configurabilità - Invocabilità quale giudicato esterno nella controversia fra l'assegnatario e altri coeredi per la restituzione dei frutti del fondo, oggetto di assegnazione, indebitamente percepiti da uno di essi - Interpretazione del decreto da parte del giudice di merito - Incensurabilità - Limiti.
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE
Il decreto conclusivo della controversia diretta alla designazione dell'erede subentrante nell'assegnazione di terreno di riforma fondiaria, a seguito di morte dell'assegnatario, e alla tacitazione degli eredi esclusi, statuendo, nel contraddittorio degli interessati, su posizioni di diritto soggettivo inerenti alla successione nella posizione del defunto, ha natura sostanziale di sentenza, e, se divenuto definitivo, può essere invocato quale giudicato esterno nella controversia fra le medesime parti promossa da uno dei coeredi per la restituzione dei frutti del fondo, oggetto di assegnazione, indebitamente percepiti dal coerede subentrato al "de cujus" nella posizione di assegnatario. L'interpretazione di tale decreto è compito esclusivo del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, salvo che per violazione dell'art. 2909 cod. civ. ovvero delle norme e dei principi di diritto in tema di "res judicata" ovvero anche per vizi attinenti alla motivazione.
Riferimenti normativi: Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 1, Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 5 CORTE COST., Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 7 CORTE COST., Legge 26/05/1967 num. 379 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)