Sez. 1, Sentenza n. 5770 del 27/06/1997 (Rv. 505526 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE | Procedimento ex art. 7 legge n. 1078 del 1940 - Natura contenziosa - Conseguenze - Principio dell'obbligatorietà del ministero del difensore - Applicabilità.
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE
Il procedimento previsto dall'art. 7 legge n. 1078 del 1940 per le controversie inerenti alla successione nel rapporto di assegnazione di terre di riforma agraria è un giudizio di cognizione speciale, caratterizzato da alcune peculiarità rituali mutuata dalle norme di cui agli artt. 737 e seguenti cod. proc. civ., ma avente ad oggetto l'accertamento, con cognizione piena ed esauriente, di rapporti giuridici e di diritti soggettivi. Trattandosi perciò non di un procedimento di volontaria giurisdizione, ma di un procedimento di giurisdizione contenziosa (anche se costruito secondo il modello camerale) trova in esso piena applicazione il principio dell'obbligatorietà del ministero del difensore.
Riferimenti normativi: Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Legge 26/05/1967 num. 379 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)