Sez. L, Sentenza n. 19338 del 17/12/2003 (Rv. 569006 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO | Invalido civile - Riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento - Presupposti - Permanenza dello stato invalidante - Decesso successivo al riconoscimento dell'invalidità - Rilevanza - Esclusione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO
Gli esiti permanenti delle infermità, previsti dall'art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1988 (con riferimento all'art. 2 comma secondo della legge 30 marzo 1971, n. 118)non possono che essere quelli destinati prevedibilmente a permanere nel corso successivo della vita del soggetto, indipendentemente dalla durata (constatabile ex post) della vita medesima; ne consegue che la più o meno rapida evoluzione di quelle infermità verso la morte del soggetto che abbia precedentemente presentato domanda per il trattamento assistenziale a carico dello Stato non incide sul carattere permanente degli esiti delle infermità medesime, e, anzi, ne costituisce da un punto di vista logico e giuridico conferma evidente.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/03/1988 num. 509 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)