Sez. L, Sentenza n. 8312 del 07/06/2002 (Rv. 554981 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO | Invalido civile - Riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento - Presupposti - Permanenza dello stato invalidante - Decesso successivo al riconoscimento della invalidità - Irrilevanza.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO
Ai fini del riconoscimento del diritto alla attribuzione della indennità di accompagnamento prevista dalla legge 11 febbraio 1980 n. 18 è necessario il raggiungimento della soglia invalidante nella misura del 100 % e che il soggetto si trovi nella incapacità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero che abbisogni di una assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente le attività della vita quotidiana, non rilevando, ai fini della configurabilità del profilo della esclusione della "permanenza" dello stato invalidante, il decesso del soggetto, verificatosi ad alcuni mesi di distanza dalla maturazione del diritto al beneficio.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 2 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/03/1988 num. 509 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)