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Sez. 2, Sentenza n. 5192 del 29/11/1977 (Rv. 388828 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1977-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388828-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale riguarda qualsiasi termine, indipendentemente dalla sua maggior o minore durata: essa si applica, pertanto, anche al termine annuale per la proposizione delle impugnazioni, che rimane sospeso di diritto durante il periodo intercorrente fra l'1 agosto e il 15 settembre. (Conf 1271/75, mass n 374748).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)