Sez. 2, Sentenza n. 3090 del 28/05/1979 (Rv. 399451 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA AL TERMINE ANNUALE PER L'IMPUGNAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA AL TERMINE ANNUALE PER L'IMPUGNAZIONE.*
La sospensione feriale dei termini processuali riguarda qualsiasi termine, indipendentemente dalla sua maggiore o minore durata: essa si applica, pertanto, anche al termine annale per la proposizione delle impugnazioni, che resta sospeso di diritto durante il periodo intercorrente tra l'1 agosto e il 15 settembre di ogni anno. (Conf 5192/77, mass n 388828; (Conf 1271/75, mass n 374748).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)