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Sez. 2, Sentenza n. 3090 del 28/05/1979 (Rv. 399451 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA AL TERMINE ANNUALE PER L'IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399451-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA AL TERMINE ANNUALE PER L'IMPUGNAZIONE.*

La sospensione feriale dei termini processuali riguarda qualsiasi termine, indipendentemente dalla sua maggiore o minore durata: essa si applica, pertanto, anche al termine annale per la proposizione delle impugnazioni, che resta sospeso di diritto durante il periodo intercorrente tra l'1 agosto e il 15 settembre di ogni anno. (Conf 5192/77, mass n 388828; (Conf 1271/75, mass n 374748).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)